L’avviso ai creditori iscritti ex art. 498 c.p.c.

Nel caso in cui sia incardinata una procedura esecutiva immobiliare il creditore procedente, a norma dell’art. 498 c.p.c., deve notificare un avviso ai creditori che hanno un diritto di prelazione iscritto nei pubblici registri della pendenza della procedura stessa secondo la formula che segue:

Non senza segnalare che:

  • Il termine di cinque giorni per la notifica dell’avviso, che decorre dal pignoramento, non è un termine perentorio ma in caso di mancata prova della notifica il Giudice dell’esecuzione non può provvedere sull’istanza di assegnazione/vendita;
  • La modalità di notifica è disciplinata ai sensi dell’art. 137 c.p.c. e seguenti;
  • L’avviso deve essere notificato ai creditori ipotecari nel domicilio eletto ai sensi dell’art. 2839 c.c..