Notifica cartella esattoriale: è equiparabile a quella di titolo esecutivo e precetto

Con la sentenza n. 24235 depositata il 27 novembre 2015 la Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo il quale nell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., promossa davanti al giudice ordinario adito, individuato ex art. 480 co.3 c.p.c., quest’ultimo potrà dichiarare la nullità del pignoramento solo dopo aver verificato che la notifica sia giuridicamente inesistente, dovendo invece verificare, qualora risulti nulla, se la nullità si sia eventualmente sanata per raggiungimento dello scopo.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, nel sistema delineato dal D.P.R. n. 602/73, la notifica della cartella esattoriale contenente l’avviso di adempiere all’obbligo assolve alle funzioni previste dagli artt. 479 e 480 c.p.c. e, per questo motivo, deve essere equiparata alla notifica del titolo esecutivo e del precetto da questi ultimi prevista.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso proposto avverso una sentenza della Corte di Appello di Lecce, che aveva confermato una sentenza nella quale era stato dichiarato nullo il pignoramento eseguito dall’agente di riscossione, sulla base del fatto che le cartelle esattoriali non erano state notificate ai sensi di legge, ragione per la quale era venuta meno una delle condizioni essenziali dell’esecuzione forzata.