La riserva facoltativa di appello resa in udienza

gennaio 23rd, 2016|Articoli, Formulario, Formulario Civile|

Qualora nel corso del giudizio di primo grado venga emessa una sentenza parziale ex art. 278 c.p.c. ovvero ex art. 279, comma 2 n. 4 c.p.c. la parte soccombente può differire la proposizione dell’impugnazione avverso la stessa dopo la pronuncia della sentenza con dichiarazione a verbale del seguente tenore:

Non senza segnalare che:

  • La riserva di appello deve essere fatta, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.
  • La riserva di appello può essere fatta anche con dichiarazione scritta che andrà notificata ai procuratori delle altre parti costituite a norma dell’art. 170 primo e terzo comma c.p.c. o personalmente alla parte se questa non è costituita.
  • La riserva non può farsi e se già fatta rimane priva di effetto quando contro la stessa da alcune delle parti sia proposto immediatamente appello.