Il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno

Qualora un soggetto si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica è possibile chiedere al Giudice tutelare la nomina di un amministratore di sostegno secondo la formula seguente:

RICORSO ex ART. 404 COD. CIV. ed ART. 3, L. 09.01.2004, n. 6.

Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare, da:

  1. beneficiario (persona interessata), anche se incapace;
  2. familiari entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini;
  3. gli affini entro il 2° grado: cognati, suoceri, generi, nuore;
  4. il Pubblico Ministero;
  5. il Tutore o Curatore.

Non senza segnalare che:

– il ricorso va presentato innanzi al Giudice Tutelare presso il Tribunale del luogo in cui la persona per la quale si chiede la nomina ha la residenza o il domicilio