L'atto di avviso di rilascio dell'immobile

Il patrocinatore che ha ottenuto un titolo esecutivo ai danni del proprio debitore e che ha già provveduto alla notifica del precetto di rilascio, onde ottenere la liberazione del proprio immobile, in mancanza di uno spontaneo adempimento del debitore, deve procedere necessariamente ad esecuzione per rilascio di immobile redigendo, innanzitutto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 608 c.p.c., atto di avviso di rilascio secondo la formula che segue:

Atto di avviso di rilascio di immobile.

Non senza segnalare che detta esecuzione inizia proprio con la notifica del suddetto avviso ai danni dl debitore e non con il primo accesso nell’abitazione dell’Ufficiale giudiziario.