E’ previsto dalla legge il concordato preventivo con continuità aziendale?

febbraio 12th, 2013|Articoli, Risposte di Scicchitano|

Egregio Avvocato,

mi chiamo Roberto e sono A.U. di una società che, in provincia di Velletri, gestisce un’attività di ristorazione. Purtroppo il periodo di crisi che, da un anno a questa parte, ha investito l’economia italiana ha determinato una conseguente crisi economica anche della società di cui sono A.U. Molti, infatti, sono i debiti e soprattutto nei confronti del fisco. Onde evitare un possibile fallimento la società si è cercato di raggiungere un accordo con i creditori e, a tal fine, di presentare in Tribunale una proposta di concordato preventivo. Tuttavia la società medesima non vorrebbe, in conseguenza della presentazione della proposta e nel tempo occorrente per la definizione della procedura, dismettere la propria attività, ma continuare a lavorare salvaguardando i propri livelli occupazionali.

La chiedo, quindi, se tale intenzione è conciliabile con la determinazione di presentare – al contempo – domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Grazie

Roberto

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Caro utente,

segnalo, per rispondere al Suo quesito, l’importante innovazione introdotta nella Legge Fallimentare per effetto del Decreto Sviluppo approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2012. Per effetto di tale decreto è stato introdotto nella Legge Fallimentare l’art. 186 bis, il quale disciplina una particolare forma di concordato, appunto quello con continuità aziendale.

E’ stato, infatti, previsto che nella proposta di concordato di cui all’art. 161 l.f. il debitore possa prevedere la prosecuzione dell’attività d’impresa, la cessione dell’azienda in esercizio, oppure il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione. In tale ipotesi di concordato la società continua ad operare.

Ovviamente, in questo caso, la proposta deve contenere l’indicazione analitica dei costi e dei ricavi che si attendono dalla prosecuzione dell’attività aziendale, delle risorse finanziarie all’uopo necessarie e delle modalità di copertura.

Parimenti, a norma dell’art. 186 bis lettera b), la relazione del professionista – da depositare a norma dell’art. 161 L.F. unitamente alla proposta – deve contenere anche la specifica attestazione che la prospettata prosecuzione dell’attività aziendale è effettivamente funzionale al miglior soddisfacimento del ceto creditorio. Tale ipotesi di concordato non ha natura liquidatoria, in quanto i creditori vengono soddisfatti attraverso i proventi che si ricaveranno dalla prosecuzione dell’attività d’impresa.

Nella speranza di avere risposto in maniera esauriente, invio distinti saluti.

Sergio Scicchitano